Con la recentissima ordinanza n. 13029 del 26/04/2022, la Suprema Corte di Cassazione pare aver definitivamente superato il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria/delegata (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 28/2010) può considerarsi realizzata solo se, durante il primo incontro di mediazione, le parti svolgono effettivamente una mediazione in ordine alle questioni controverse.

Invero, la giurisprudenza di merito si è spesso domandata se, ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità, la parte onerata da tale obbligo debba necessariamente svolgere un’effettiva mediazione nel merito delle situazioni controverse, oppure se, viceversa, possa limitarsi a partecipare formalmente al primo incontro di mediazione, manifestando in tale sede la propria volontà di non proseguire ulteriormente la procedura.

Su tale questione, copiosa giurisprudenza di merito aveva consolidato un orientamento secondo cui, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione dovrebbe essere effettivamente e concretamente tentata da ambo le parti in controversia. Alla base della suddetta impostazione vi era la considerazione che il procedimento di mediazione dovrebbe valorizzarsi al fine di garantire efficienza al sistema giudiziario, mediante la ricerca di un bonario e più celere componimento della lite.

La questione pare essere stata definitivamente risolta grazie all’arresto che qui si segnala.

In particolare, secondo l’ordinanza della Cassazione n. 13029 del 26 aprile 2022 – che riprende e conferma il precedente arresto Cass. n. 8473 del 27/03/2019 – “l’onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”.

 

Avv. Francesco Tassini

 

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