La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36277 del 2023, ha stabilito quali conseguenze possono scaturire a capo dell’Amministratore di Condominio nell’ipotesi in cui questi non provveda fattivamente al recupero delle spese condominiali nei confronti dei condòmini morosi.

Questo il caso: Caio, già Amministratore del Condominio Alfa, evocava in giudizio quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento di € 5.074,03 a titolo di compensi/rimborsi per il ruolo di amministratore già ricoperto nel predetto Condominio.

L’ente convenuto si costituiva, azionando altresì una domanda riconvenzionale finalizzata a richiedere a Caio il risarcimento dei danni derivati dalla sua gestione dell’amministrazione condominiale. In particolare, il Condominio accusava Caio di non aver adempiuto diligentemente ai suoi doveri di amministratore, non promuovendo azioni giudiziarie per recuperare le spese non pagate dai condòmini morosi (segnatamente, una Società a resp. limitata).
Il Tribunale accoglieva – pur parzialmente – la domanda principale avanzata da Caio, mentre respingeva quella riconvezionale azionata dal Condominio.

Viceversa, la Corte d’Appello, in accoglimento del solo ricorso incidentale presentato dal Condominio, respingeva la domanda principale di Caio, ed accoglieva – pur parzialmente – la domanda riconvenzionale del Condominio, condannando l’Amministratore a pagare € 20.905,17 all’ente gestorio. La Corte, in particolare, sosteneva che la mancanza di iniziativa di Caio aveva reso impossibile il recupero del debito a causa della cancellazione del condòmino / s.r.l. Alfa dal Registro delle Imprese.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’Amministratore, respingendo in toto le censure da questi avanzate, evidenziando che Caio avrebbe dovuto tutelare giudizialmente gli interessi del Condominio (a mezzo procedimento monitorio per l’ottenimento di un Decreto Ingiuntivo, in ipotesi provvisoriamente esecutivo), con ragionevole probabilità di soddisfare rapidamente il credito rivendicato dall’ente gestito, anche prima della cancellazione della Società dal Registro delle imprese (e ciò anche in base alla normativa previgente rispetto alla riforma del Condominio di cui alla L. n. 220/2012).

Avv. Francesco Tassini