La Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 2335 del 2024, ha ribadito il principio di diritto secondo cui ove la lettera di messa in mora sia priva della firma del creditore, essa non è idonea ad interrompere la prescrizione del credito, assurgendo la sottoscrizione ad elemento essenziale a tal fine.

Questo il caso.

Un creditore formalizzava un’istanza (tardiva) di insinuazione al passivo fallimentare di altra società. Il Fallimento si opponeva all’ammissione di tale credito, sollevando – inter coeteras – eccezione di prescrizione con riferimento al credito rivendicato. Il Tribunale accoglieva la domanda di insinuazione al passivo del creditore, respingendo la predetta eccezione sulla scorta del fatto che il decorso della prescrizione era stato validamente interrotto pel tramite delle lettere di messa in mora inviate dal creditore ad uno dei fideiussori.

Di diverso avviso la Corte di Appello – all’uopo adita quale giudice del gravame – la quale accoglieva l’impugnazione proposta dal Fallimento avverso la decisione di 1° grado, dichiarando prescritto il credito già ammesso al passivo del fallimento, in quanto le missive – a tal fine inoltrate – erano prive della sottoscrizione del creditore.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal creditore, ritenendolo infondato. In particolare, i Giudici di ultima istanza hanno ribadito il principio di diritto secondo cui “è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della validità dell’effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione (v. Cass. civ., sez. III, ord. 07-05-2021, n. 12182) … l’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, “ex post”, e con efficacia “ex tunc”, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione (così sempre Cass. 12182/2021, cit. supra; vedi anche: Cass. 24149/2018; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 19105/2007)“.

In sintesi, la sottoscrizione di una missiva di “messa in mora” assurge ad “elemento essenziale” della medesima, in difetto della quale non si produce l’effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione.

 

Avv. Francesco Tassini