Tizio in data 3 maggio 2000 viene condannato dal Tribunale a giorni 20 di reclusione e mesi 10 e giorni 20 di libertà controllata e € 5.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 e art. 349 c.p.

Il Tribunale non concede il beneficio della sospensione condizionale, ritenendo ostative due precedenti condanne con pena sospesa per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).

In seguito però Tizio ottiene, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, sicchè, con provvedimento del 21 aprile 2001, ottiene dal giudice dell’esecuzione la sostituzione delle pene originariamente sospese di € 500,00 e € 100,00 di multa con una pena unica pure condizionalmente sospesa, di € 550,00 di multa.

Tizio si reca subito da un legale per accertare se il riconoscimento di cui sopra possa comportare una modifica della situazione determinata dalla sentenza del 3 maggio 2000. Tizio, peraltro, fa presente di aver riportato altre due condanne: una, in data 14 giugno 1978, con pena sospesa, per il reato di cui all’art. 32 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; l’altra in data 8 aprile 1978, con pena sospesa, per la violazione degli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tizio fa presente, altresì, che a suo dire dette condanne non avrebbero dovuto essere considerate ostative: la prima, per avvenuta abolitio criminis ai sensi dell’art. 32, l. n. 689/1981; la seconda per avvenuto condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985.

Il candidato, ponendosi ovviamente all’epoca dei fatti, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni di questi, soffermandosi in particolare sugli effetti dell’abolitio criminis.

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