In caso di sinistri stradali, opera il principio di presunzione probatoria previsto dall’art. 2054, co. 2 c.c. ove non vi sia stata alcuna collisione tra i mezzi? A tale quesito ha fornito risposta la Cassazione, nella pronuncia n. 19282/2022 che qui si annota (Cassazione-civ_19282-2022).

Questo il caso concreto: Tizio, quale proprietario/conducente di motociclo danneggiato in occasione di sinistro, conveniva in giudizio il conducente, il proprietario nonché la Compagnia assicuratrice del veicolo che il medesimo attore deduceva aver cagionato l’incidente.

Secondo la prospettazione dell’attore, in particolare, l’autovettura di controparte si era immessa in modo imprudente sulla carreggiata percorsa dallo stesso attore, costringendolo ad una manovra improvvisa per evitare l’impatto, e provocando la perdita di controllo della moto e la conseguente caduta dal mezzo. Pertanto, era circostanza pacifica che non vi fosse stata alcuna collisione tra veicoli.

La domanda, totalmente rigettata sia in 1° che in 2° grado, giungeva dunque dinanzi alla Cassazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il gravame proposto dal motociclista danneggiato, coglie l’occasione per ribadire i seguenti principi:

1) in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico;

2) nel caso in esame, essendo pacifico che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità del citato articolo 2054, comma 2; dalle deposizioni dei testimoni emergeva come il conducente dell’autoveicolo presuntivamente danneggiante aveva effettuato una manovra da destra a sinistra e che l’attore/ricorrente era caduto a terra non appena aveva toccato i freni della propria moto;

3) infatti la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 2, si applica di regola soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto; tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro;

4) nel caso di specie, mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa poteva essere stata causata anche da un semplice sbandamento: né vi era prova della sussistenza di una qualche colpa a carico del conducente dell’autoveicolo presuntivamente danneggiante, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale era stata dimostrata.

 

Avv. Francesco Tassini