Il caso riguarda un procedimento penale contro un giovane di 27 anni accusato di omicidio aggravato, nel contesto del quale il collegio difensivo ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., introdotto dalla legge n. 33/2019. Tale norma esclude la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato nei casi di reati puniti con l’ergastolo, in risposta alla percezione che le pene temporanee, anche per crimini gravi, siano insufficienti rispetto alla gravità del reato, specialmente quando si tiene conto della riduzione della pena derivante dall’accesso al rito abbreviato.
I difensori dell’imputato deducono che tale norma violi i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e rieducazione della pena, garantiti dagli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione. In particolare, si fa notare che l’art. 438 c.p.p. non distingue tra reati puniti con l’ergastolo in modo diretto e quelli in cui l’ergastolo è applicato solo come aggravante, creando una disparità di trattamento ingiustificata. Inoltre, si solleva la questione dell’incompatibilità della pena dell’ergastolo con il principio di rieducazione della pena, poiché una pena perpetua non consente di perseguire tale obiettivo (questione ormai da anni dibattuta)
Nel 2020, la Corte Costituzionale si era già pronunciata sulla questione, respingendo le accuse di irragionevolezza e arbitrarietà della legge, considerando la scelta legislativa di escludere il giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo come non manifestamente irragionevole. La Corte aveva anche sottolineato che tale norma rispondeva a una politica criminale orientata a inasprire le pene per reati particolarmente gravi, come quelli puniti con l’ergastolo, pur riconoscendo che la penalizzazione potesse confliggere con il fine rieducativo della pena.
In conclusione, pur rimanendo in attesa di una nuova decisione della Corte Costituzionale, stimolata dall’ordinanza di remissione della Corte d’Assise di Cassino, si pone l’accento sulla criticità dell’ergastolo rispetto agli scopi rieducativi del sistema penale, e sulla limitazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, che si verifica con l’esclusione del giudizio abbreviato.
Avv. Andrea Severini
Accademia Jus Lab
