La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024, ha ribadito il principio di diritto inerente all’impignorabilità della “prima casa” in caso di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la procedura di esecuzione, se già avviata, non può proseguire.
Il Caso:
Un condòmino ha fatto opposizione contro un pignoramento immobiliare promosso dal suo Condominio, con l’intervento di Equitalia Polis S.p.A. Il Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione, trasferendo il caso al Giudice Tributario. Lì, il contribuente ha sollevato per la prima volta la questione dell’impignorabilità della prima casa.
Normativa e Interpretazione Giurisprudenziale:
La Cassazione ha confermato che la casa in cui si risiede, se prima casa, non può essere pignorata, anche se il procedimento era già in corso. La giurisprudenza ha chiarito che il principio di impignorabilità è assoluto.
Ambito di Applicazione:
La decisione si applica in tutti i casi in cui una persona fisica, residente in un immobile come prima casa, sia oggetto di pignoramento per debiti fiscali o altri tipi di obbligazioni. La protezione riguarda anche i pignoramenti già avviati.
Conclusioni:
La Cassazione ha consolidato il principio di tutela del patrimonio abitativo primario del debitore, limitando l’esecuzione forzata sull’abitazione principale.
Avv. Francesco Tassini
Accademia Jus Lab
