Cassazione sent. n. 12134/2024: per i soggetti obbligati a dotarsi di PEC, la validità della notifica non dipende dall’attinenza dell’atto all’attività professionale, bensì dalla regolare estrazione dell’indirizzo da un registro pubblico!
1. Introduzione
Con la sentenza n. 12134/2024, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle notifiche effettuate alla PEC professionale di una persona fisica, anche per atti estranei all’attività esercitata. La decisione ribadisce che, per i soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale, la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla natura dell’atto trasmesso.
2. Il Caso
La vicenda trae origine da un giudizio d’appello volto alla dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza di nullità di matrimonio concordatario. I convenuti eccepivano la nullità dell’atto introduttivo per il mancato rispetto del termine a comparire. La Corte d’Appello, rilevata l’irregolarità della notifica a mezzo PEC, dichiarava l’estinzione del giudizio, ritenendo che l’attore non avesse dimostrato che l’indirizzo PEC del destinatario fosse tratto da un pubblico registro, in violazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994. L’attore ricorreva in Cassazione, contestando la decisione e sostenendo di non avere l’onere di provare l’iscrizione dell’indirizzo PEC nei registri ufficiali.
3. La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’Appello, chiarendo i seguenti principi: 1) le notifiche e comunicazioni di atti giudiziari sono valide se inviate a un indirizzo PEC tratto da registri ufficiali, tra cui il Registro INI-PEC e il Re.G.Ind.E., come previsto dal d.l. n. 179/2012 e successive modifiche (Cass. n. 2460/2021); 2) l’indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC, se attivato da un soggetto obbligato (come un professionista), può essere utilizzato per notificare anche atti non inerenti alla sua attività, perché il domicilio digitale è unico per tutti gli atti notificati (Cass. n. 12134/2024). Nel caso in esame, il difensore aveva notificato l’atto alla PEC risultante dall’INI-PEC, rispettando la normativa vigente. Pertanto, la notifica è stata ritenuta valida.
4. Conclusioni
La Cassazione rafforza il principio secondo cui, per i soggetti obbligati a dotarsi di PEC, la validità della notifica non dipende dall’attinenza dell’atto all’attività professionale, bensì dalla regolare estrazione dell’indirizzo da un registro pubblico. La sentenza conferma un orientamento favorevole alla semplificazione delle notifiche digitali, riducendo il rischio di contestazioni strumentali da parte dei destinatari.
Avv. Francesco Tassini
Accademia Jus Lab
