Il  Cass. civ. n. 1873-2025 all’attenzione della Suprema Corte concerneva un giudizio in cui la Corte d’Appello – in qualità di giudice del rinvio – nel decidere il merito di una vertenza di lavoro, compensava le spese legali dell’intero giudizio nella misura di due terzi, rigettando nondimeno la domanda di parte convenuta in ordine alla restituzione delle spese di lite già precedentemente corrisposte, giusta precedenti pronunce di condanne ora travolte dalla nuova sentenza.

La parte convenuta, quindi, censurava tale decisione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che:

  1. l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte all’avvocato distrattario non riguardava la stessa parte convenuta, non essendo il difensore non era parte in causa;
  2. le somme richieste non erano liquide, certe ed esigibili.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, affermando che:

  1. l’istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali;
  2. ne consegue che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d’altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d’appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.

 

 

Avv. Francesco Tassini

Accademia JusLab