QUESTIONE DI DIRITTO CIVILE 7,1
Tizio e Caia, coniugi sposati senza figli, donano con regolare atto pubblico al nipote Sempronio la propria casa di abitazione, riservandosi l’usufrutto sul predetto bene.
Nell’atto di donazione viene espressamente previsto l’obbligo per il donatario di assistere i donanti per tutta la loro vita, nonché di sostenere per intero le spese per i loro funerali e sepoltura.
Nel medesimo atto viene altresì stabilito, con clausola espressa, che il mancato adempimento anche di una sola di tali obbligazioni avrebbe comportato la risoluzione di diritto della donazione.
Negli anni successivi, Sempronio provvede ad assistere economicamente ed affettivamente gli zii.
Nondimeno, deceduta Caia, Sempronio rifiuta di sostenerne le spese funerarie e di sepoltura, che pertanto, con non poca fatica, vengono interamente sopportate da Tizio. Quest’ultimo, deluso evidentemente dal comportamento del nipote, si reca quindi dal proprio legale di fiducia al fine di verificare se la donazione possa essere dichiarata risolta in ragione dell’inadempimento del donatario.
Il candidato, assunte le vesti le vesti del legale di Tizio, date per espletate eventuali condizioni di procedibilità, rediga l’atto giudiziario a tutela degli interessi del proprio assistito.
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