Mattia, durante una sosta in un autogrill, viene avvicinato da Gianluca, il quale, dopo avergli rappresentato di essere un padre di famiglia rimasto senza soldi per la benzina, gli propone, in cambio di contanti, l’acquisto di una viacard.

Mattia, sebbene si insospettisca per la stravaganza delle condizioni di vendita e di un prezzo forfettario inferiore al valore nominale dei pedaggi prepagati, conclude l’accordo e successivamente utilizza la viacard che, tuttavia, è ritirata dall’operatore autostradale, giacchè risulta illecitamente rigenerata.

Per tali fatti Mattia viene condannato per il delitto di ricettazione attenuata dal Tribunale di Gamma, e per il reato previsto dall’art. 55 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che punisce oltre all’acquisto di carte di credito o di pagamento di provenienza illecita, anche l’utilizzo indebito della medesima.

Intenzionato a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, Mattia si rivolge al proprio legale di fiducia al quale chiarisce che, sebbene le circostanza del caso gli avessero fatto dubitare della provenienza della viacard, era stato persuaso all’acquisto dal racconto di Gianluca e dalla convenienza dell’accordo e non si era curato dell’origine della carta prepagata, essendo stato raggiunto dal dubbio sulla genuinità di questa soltanto al momento dell’uso.

Il candidato, dedicando una breve trattazione all’elemento soggettivo richiesto dal delitto di ricettazione, rediga l’atto ritenuto più opportuno.

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