La disciplina della legittima difesa è un tema che sta molto a cuore al nostro Corso e non a caso dedichiamo un ampio approfondimento a questa causa di giustificazione.

Il tema è sempre, e da sempre, estremamente attuale in quanto oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno inciso in maniera profonda sulla disciplina.

Di recente, con Sentenza n. 23977 del 22 giugno 2022, la Suprema Corte ha analizzato il caso di imputato già dichiarato colpevole nei primi due gradi di giudizio per aver sparato più colpi di pistola al fine di impedire il furto della propria autovettura, colpendo il ladro e causandone il decesso. Si badi bene, l’autore del furto si trovava sull’auto ed aveva già avviato la marcia del veicolo.

La Corte di Cassazione prende spunto da questa vicenda per tratteggiare la disciplina dell’art. 52 c.p. Il comma 1 prevede infatti la forma c.d. ordinaria di legittima difesa, i cui requisiti sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: “mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la secondo deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa“.

I successivi commi 2 e 3, frutto dei recenti interventi di riforma, hanno introdotto la legittima difesa c.d. domiciliare limitandosi a fondare una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa al ricorrere di determinate condizioni, sottraendo così la relativa valutazione all’apprezzamento discrezionale caso per caso al giudice. La recente riforma del 2019 ha rafforzato questo concetto, introducendo l’avverbio “sempre” dopo il verbo “sussiste“, con il palese obiettivo di scriminare quasi automaticamente la condotta difensiva avverso l’ingresso illegittimo nel proprio domicilio e laddove si detenga legalmente un’arma.

La giurisprudenza è intervenuta a più riprese sul punto, precisando che la presunzione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p. è circoscritta al solo requisito della proporzione, mentre continuano a richiedersi tutti gli altri presupposti di cui al comma 1. Ma v’è di più: il pericolo dovrà pur sempre derivare da un’aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensiva dovrà comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come “non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo“.

Tornando al caso di specie, la Suprema Corte non ha ritenuto sussistente la legittima difesa per una serie di dati di fatto ritenuti incontrovertibili. In primo luogo, gli spari sono stati esplosi fuori dalla proprietà del soggetto agente (il ladro era uscito dal cortile interno con la macchina). Inoltre, non vi era alcun pericolo attuale per l’incolumità propria o altrui e non residuava spazio nemmeno per un pericolo futuro, stante l’evidente tentativo di fuga del ladro.

Da ultimo, è interessante l’interpretazione fornita dalla Cassazione: “se anche si volesse ritenere ragionevole un’eventuale presunzione di necessità della difesa, cioè conforme all’id quod plerumque accidit, quest’ultima sarebbe contraria all’art. 117, comma 1 Cost., in rapporto all’art. 2, comma 2, lett. a) CEDU, che tutela il diritto alla vita anche nei confronti dell’intruso. In altri termini, rispetto alla legittima difesa con esito letale, il requisito della necessità è convenzionalmente imposto e non può essere oggetto di alcuna presunzione legale, come osservato anche dalla dottrina”. 

Il recentissimo precedente, quindi, si inserisce nell’ormai tracciato solco giurisprudenziale che ha “depotenziato” la portata della riforme dell’art. 52 c.p., sia quella del 2006 che la successiva del 2019. L’intento del legislatore, per lo più propagandistico, di rispondere ad una evidente esigenza sociale di sicurezza passando per un rafforzamento del concetto di auto-giustizia non trova alcuna sponda nelle aule di Tribunale.

Sentenza n. 23977 del 22 giugno 2022